Gli aspetti giuridici del trasloco
Molto spesso, presi dalla questione economica legata all’ingaggio di una impresa professionale di traslochi, ci si spinge su un territorio assolutamente improprio, arrivando infine a concludere che in fondo si tratta di una spesa che potrebbe essere tranquillamente evitata, magari ricorrendo al fai da te, oppure ad una delle tante imprese abusive che infestano il settore. Una valutazione che non tiene però nel debito conto il fatto che nell’onorario da corrispondere alla ditta professionale, è compreso anche il giusto prezzo che si deve pagare per dormire sonni tranquilli da un punto di vista puramente legale.
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Il legame tra traslocatore e utente
Quando si firma un contratto con una ditta di traslochi, occorre ricordare che esistono una serie di operazioni di base che la ditta si obbliga ad eseguire e altre che necessitano di un apposito accordo. Da un punto di vista giurisprudenziale, le norme di riferimento sono, per quanto riguarda le imprese, la l. n. 298 del 1974 e il d.lgs n. 395 del 2000, mentre per quanto riguarda il rapporto contrattuale tra traslocatore e traslocante, in linea generale, fanno fede le norme del codice civile (artt. 1678 e ss. c.c.) relative al contratto di trasporto.
La prima considerazione che occorre fare è la seguente: conviene comunque rivolgersi a imprese regolarmente iscritte all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi tenuto presso il Ministero dei trasporti, in modo da non incappare in sgradevoli inconvenienti. A norma del primo e secondo comma dell’art. 41 l. n. 298/74, infatti, per l’effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
Ci sono norme da rispettare?
Va specificato come il contratto tra le parti non sia disciplinato né dal codice civile, né da norme di carattere speciale. In conseguenza di ciò, la determinazione delle operazioni da effettuare in sede di trasloco, dunque, diventa di fondamentale importanza. Ad esempio, il sopralluogo non è stabilito come obbligatorio da alcuna norma, ma diventa estremamente importante proprio per poter stabilire il prezzo delle operazioni in base agli oggetti da trasportare e all’impegno che ciò può comportare proprio dal punto di vista meramente organizzativo, ovvero lo spazio che dovesse rendersi necessario all’interno dei mezzi e gli eventuali permessi da richiedere, a partire da quello di occupazione del suolo pubblico.
Cosa accade in caso di danni alle cose?
Un caso particolare è quello relativo ai possibili danni alle cose, che possono sempre verificarsi durante le operazioni di trasloco. In questo caso oltre all’ordinaria responsabilità contrattuale, diventa applicabile anche l’art. 2051 del Codice Civile, quello relativo ai danni da cose in custodia. La differenza tra i due ambiti consiste nel fatto che in quest’ultimo caso si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, la quale può quindi essere superata, soltanto dimostrando da parte del traslocatore che il fatto sia dovuto ad un caso fortuito.
Le sanzioni
Per quanto riguarda le possibili conseguenze di violazioni, va ricordato che le imprese sprovviste di autorizzazioni sono passibili di sanzioni di natura economica, oltre che dell’interdizione dall’attività, mentre il contraente non si vedrà elevare alcun provvedimento, ma si espone al rischio di una minore garanzia di serietà e professionalità oltre che alle problematiche derivanti dal caso di contenziosi con il traslocatore.